Termini Famiglia

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Termine in Giorni
40 giorni
1 giorno 20 gg 40 gg 70 gg 120 gg 180 gg
Formula applicata: art. 155 + 171-ter c.p.c. → Data rif: --/--/---- − 40 giorni = Scadenza: --/--/----

Termini Processuali nei Procedimenti di Famiglia

I termini processuali nei procedimenti di famiglia seguono il rito unificato introdotto dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, artt. 473-bis e seguenti c.p.c.). Il nuovo rito, operativo dal 28 febbraio 2023, sostituisce i riti previgenti per separazione, divorzio, affidamento e responsabilità genitoriale. I termini principali sono: 90 giorni liberi per la comparizione, 20 giorni per la comparsa di risposta, 15 giorni per le memorie integrative.

Il giorno iniziale (dies a quo) non si computa nel termine. La scadenza che cade di sabato o giorno festivo è prorogata al primo giorno feriale successivo. La sospensione feriale si applica ai procedimenti familiari ordinari, ma non ai provvedimenti urgenti in materia di protezione dei minori o di violenza domestica.

La Riforma Cartabia e il Nuovo Rito Familiare

Il D.Lgs. 149/2022 ha introdotto un rito unificato per le persone, i minorenni e le famiglie, con termini processuali specifici.

La Riforma Cartabia ha rivoluzionato il processo familiare italiano, unificando i diversi riti (separazione, divorzio, affidamento, alimenti, responsabilità genitoriale) in un procedimento unico disciplinato dagli artt. 473-bis e seguenti c.p.c.

Il nuovo rito prevede 5 fasi processuali con termini specifici:

  • Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza: il presidente fissa l'udienza e assegna un termine di almeno 90 giorni liberi per la comparizione del resistente
  • Comparsa di risposta: il resistente si costituisce almeno 20 giorni prima dell'udienza (art. 473-bis.14)
  • Udienza di prima comparizione: le parti compaiono personalmente davanti al giudice relatore
  • Memorie integrative: depositate almeno 15 giorni prima dell'udienza di trattazione (art. 473-bis.17)
  • Provvedimenti temporanei e urgenti: emessi dal presidente o dal giudice relatore, reclamabili entro 10 giorni (art. 473-bis.24)
Scadenzario Rito Famiglia (Cartabia)
AdempimentoTermineNorma
Comparizione resistente90 gg liberiArt. 473-bis.14
Comparsa di risposta20 gg primaArt. 473-bis.14
Memorie integrative15 gg primaArt. 473-bis.17
Reclamo provv. presidenziali10 ggArt. 473-bis.24
Appello divorzio (breve)30 ggArt. 325 c.p.c.
Appello divorzio (lungo)6 mesiArt. 327 c.p.c.

Separazione e Divorzio: Scadenze da Rispettare

Il procedimento di separazione giudiziale e il procedimento di divorzio contenzioso seguono il rito unificato familiare. Il ricorrente deposita il ricorso; il presidente fissa l'udienza e assegna al resistente un termine di almeno 90 giorni liberi per la comparizione.

Il termine "libero" significa che si escludono sia il giorno della notifica (dies a quo) sia il giorno dell'udienza (dies ad quem) dal conteggio. Nella separazione consensuale e nel divorzio congiunto i termini processuali sono ridotti: il giudice relatore fissa l'udienza nel termine più breve possibile.

La sentenza di separazione o divorzio è impugnabile con appello nel termine breve di 30 giorni dalla notificazione (art. 325 c.p.c.) o nel termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione (art. 327 c.p.c.). L'appello in materia familiare è soggetto alla sospensione feriale.

Provvedimenti Urgenti e Reclamo nel Diritto di Famiglia

Il giudice relatore o il presidente possono emettere provvedimenti temporanei e urgenti a tutela dei minori, del coniuge debole o della vittima di violenza domestica. Questi provvedimenti sono reclamabili entro 10 giorni dalla comunicazione (art. 473-bis.24 c.p.c.).

Il reclamo si propone al collegio del tribunale, che decide in camera di consiglio. Il collegio può confermare, modificare o revocare il provvedimento reclamato. La decisione del collegio è immediatamente esecutiva.

Provvedimenti a Tutela Minori

I provvedimenti urgenti a tutela dei minori sono immediatamente esecutivi e non sono soggetti a sospensione feriale. Il reclamo va proposto entro 10 giorni dalla comunicazione.

Provvedimenti Patrimoniali

I provvedimenti sull'assegno di mantenimento e sulla casa familiare seguono il rito ordinario. La sospensione feriale si applica normalmente ai termini processuali.

Esempi di Calcolo nei Procedimenti Familiari

2 esempi: comparsa di risposta separazione e reclamo provvedimento presidenziale.

Esempio 1 — Comparsa di Risposta

Deposito Comparsa nel Procedimento di Separazione

Udienza fissata: 20 Novembre 2026. Termine: 20 giorni a ritroso (art. 473-bis.14).

1
Udienza fissa: 20 Novembre 2026
2
Conteggio a ritroso: 20 giorni dal 20 Novembre → 31 Ottobre 2026
3
Verifica giorno: 31 Ottobre 2026 = Sabato → anticipata a venerdì 30 Ottobre
✓
Scadenza: 30 Ottobre 2026 (venerdì)
Esempio 2 — Reclamo Presidenziale

Reclamo Provvedimento Temporaneo

Comunicazione provvedimento: 10 Ottobre 2026. Termine: 10 giorni (art. 473-bis.24).

1
Dies a quo: 10 Ottobre 2026 (non si computa)
2
Conteggio: 10 giorni dall'11 Ottobre → 20 Ottobre 2026
✓
Scadenza: 20 Ottobre 2026 (martedì)

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Domande Frequenti sul Calcolo dei Termini

Risposte alle questioni più comuni affrontate da avvocati, praticanti e cancellieri.

Qual è il termine per la comparsa di risposta nei procedimenti familiari?
La comparsa va depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione (art. 473-bis.14 c.p.c.).
Come funziona il reclamo contro i provvedimenti presidenziali nella separazione?
Il reclamo si propone entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento presidenziale (art. 473-bis.24 c.p.c.).
La sospensione feriale si applica ai procedimenti di famiglia?
Si applica alle cause ordinarie di separazione e divorzio, mentre è esclusa per alimenti e misure cautelari.
Qual è il termine di appello per la sentenza di divorzio?
Il termine breve è di 30 giorni dalla notifica della sentenza, oppure di 6 mesi dalla pubblicazione (artt. 325-327 c.p.c.).
Cosa prevede la Riforma Cartabia per i termini nei procedimenti familiari?
Prevede 90 giorni a comparire, comparsa di risposta a 20 giorni e memorie integrative a 15 giorni prima dell'udienza.
Qual è il termine per depositare le memorie integrative nel procedimento familiare?
Le memorie integrative vanno depositate almeno 15 giorni prima dell'udienza di trattazione (art. 473-bis.17 c.p.c.).
Esiste un termine perentorio per chiedere la modifica delle condizioni di separazione?
No, la domanda di modifica delle condizioni (art. 473-bis.29 c.p.c.) non è soggetta a termini di decadenza.
Il calcolatore gestisce il rito unificato della Riforma Cartabia per la famiglia?
Sì, i preset applicano puntualmente le scansioni temporali degli artt. 473-bis e seguenti del c.p.c.